Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 15 Giugno 2013 ha deciso di reintrodurre il tentativo obbligatorio di mediazione come condizione di procedibilità. Le principali novità che emergono dal comunicato stampa e da una bozza del decreto legge in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono le seguenti:
ripristino dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione nelle stesse materie previste nel D. Lgs. 28/10 ad eccezione della RC Auto
introduzione di un primo incontro di programmazione in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione (è stata prevista una tariffa ridotta nel caso di mancato accordo per la prosecuzione durante tale incontro)
forfettizzazione e abbattimento dei costi della mediazione, in particolare di quella obbligatoria, attraverso la previsione di un importo contenuto, comprensivo delle spese di avvio, per l’incontro preliminare
incentivi alla partecipazione con l’assistenza dell’avvocato (soltanto il verbale di accordo sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti -e che non sia contrario a norme di ordine pubblico e norme imperative- potrà essere omologato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 12).
ripristino degli effetti della proposta di conciliazione;
ripristino della sanzione in caso di mancata adesione;
riduzione dei tempi per il tentativo di mediazione da 4 mesi a 3 mesi , trascorsi i quali il processo può sempre essere iniziato o proseguito
rafforzamento della mediazione delegata (il giudice potrà “ordinare” alle parti di rivolgersi ad un organismo di mediazione)
riconoscimento di diritto come mediatori per gli avvocati iscritti all’albo